Art. 2.
(Istituzione dei registri regionali e delle province autonome degli impianti protesici mammari).
1. È istituito, presso ciascuna regione e provincia autonoma, un registro regionale degli impianti protesici mammari.
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2. I registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono custoditi presso i rispettivi assessorati competenti in materia di sanità e raccolgono tutti i dati relativi agli impianti protesici mammari impiantati nel territorio di riferimento, ai fini della loro trasmissione al Registro nazionale.
3. Nella predisposizione del registro di cui al comma 1, le regioni e le province autonome si avvalgono delle rispettive commissioni oncologiche, che accertano la veridicità delle informazioni ricevute e ne garantiscono l'attendibilità.